La Riforma del Lavoro Sportivo (D. Lgs. 36/2021) ha per la prima volta introdotto una tutela previdenziale estesa a tutti i lavoratori operanti in ambito sportivo, compreso anche quello del dilettantismo. In particolare, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo e di carattere amministrativo-gestionale con una ASD/SSD, hanno diritto all’iscrizione nella Gestione Separata INPS al superamento di un compenso annuo superiore a 5.000 euro. Tra le varie tutele offerte dall’INPS nei confronti dei co.co.co., al ricorrere di determinati requisiti, vi è anche quella della disoccupazione, denominata “DIS-COLL”. Vediamo nel dettaglio in quali casi spetta.
Quali sono i contributi INPS nei contratti di collaborazione sportiva?
Come anticipato, al superamento della soglia dei 5.000 euro annui di compenso, si configura l’obbligo di versamento dei contributi INPS. In particolare, l’aliquota contributiva per il conteggio delle prestazioni pensionistiche e assistenziali è stabilita come segue:
24% del compenso, per i collaboratori già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria diverse dalla Gestione Separata INPS (e quindi ad esempio lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, professionisti con una propria cassa di previdenza, come Avvocati o Geometri, …). Tale aliquota finanzia solo la pensione.
27,03% del compenso, per i collaboratori NON assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. In questo caso in particolare, l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 25% del compenso. In aggiunta a questa aliquota è prevista l’ulteriore aliquota c.d. “assistenziale” del 2,03% finalizzata alla tutela della maternità, della malattia, e appunto della disoccupazione “DIS-COLL”, ossia una sorta di “NASPI” (prevista solo per i lavoratori dipendenti).
L’aliquota del 24% o del 27,03% del compenso è ripartita secondo le regole ordinarie: ossia 2/3 a carico della ASD/SSD ed 1/3 a carico del collaboratore sportivo.
Va ricordato che per i primi 5 anni, ossia fino al 31/12/2027, la base imponibile previdenziale è ridotta del 50%. Mentre l’eventuale base imponibile assistenziale, utile al calcolo dell’aliquota del 2,03%, resta in misura piena.
Vediamolo meglio il tutto con un esempio:
Si ipotizza che un allenatore di calcio, che non versa ad altre forme di previdenza obbligatoria, abbia percepito da una ASD, nel corso del 2024, compensi sportivi in regime di co.co.co. per un totale di 650,00 euro lordi mensili per 10 mensilità. Di conseguenza il totale dei compensi erogati ammonta a 6.500 euro lordi annui.
La contribuzione totale INPS sarà la seguente:
Imponibile previdenziale IVS (25%): 6.500 – 5.000 (esenzione) = 1.500 x 50% (abbattimento base imponibile) = 750€ x 25% = 187,50€ di cui 62,50€ a carico del collaboratore e 125€ a carico della ASD.
Imponibile contributi minori (2,03%): 6.500 – 5.000 (esenzione) = 1.500€ x 2,03% = 30,45€ di cui 10,15€ a carico del collaboratore e 20,30€ a carico della ASD.
Il netto percepito dal collaboratore è quindi pari a 6.427,35€
Chiarito brevemente come funziona il calcolo dei contributi INPS, analizziamo ora i casi di spettanza dell’indennità di disoccupazione.
Quando spetta la disoccupazione DIS-COLL ai collaboratori sportivi?
I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, e quindi tenuti anche al versamento della contribuzione minore (2,03%), possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma.
Quali sono i destinatari e i requisiti di accesso alla DIS-COLL?
I destinatari della DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (ad esempio per scadenza del contratto di co.co.co. oppure per recesso dal contratto esercitato da parte della ASD/SSD). Per l’accertamento del requisito dell’“esclusività” è necessario valutare l’aliquota applicata dalla ASD/SSD, verificando cioè l’effettiva contribuzione alla “DIS-COLL”, inclusa nell’aliquota del 2,03%.
In particolare, al co.co.co. può essere riconosciuta l’indennità DIS-COLL qualora siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:
essere in stato di disoccupazione involontaria al momento di presentazione della domanda;
avere almeno un mese di contribuzione in Gestione separata INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento di cessazione del rapporto.
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi (ossia la durata del rapporto di collaborazione), ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
Qual è l’importo dell’indennità DIS-COLL nel 2025?
Per l’anno 2025, l’indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore a 1.436,61 euro, importo annualmente rivalutato.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento di 1.436,61 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.436,61 euro.
L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.562,82 euro, per l’anno 2025 e si riduce del 3% a partire dal sesto mese. È previsto l’accredito di contribuzione figurativa.
Quanto dura l’indennità DIS-COLL?
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento di cessazione.
La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.
Quali sono i tempi per la presentazione della domanda dell’indennità DIS-COLL?
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.
Dal 1990, Paserio & Partners è uno Studio di Consulenza del Lavoro, operante in tutto il territorio nazionale, riconosciuto per serietà, passione e competenza, specializzato nel fornire supporto consulenziale ed operativo agli enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD), nell’ambito della gestione dei diversi rapporti di lavoro.
Lo Studio in particolare si occupa della:
Redazione contratti di collaborazione coordinata e continuava (co.co.co.) di carattere sportivo e di carattere amministrativo-gestionale;
Gestione dei compensi e dei rimborsi spesa ad atleti, allenatori, preparatori atletici, arbitri, dirigenti, segretari; ecc.
Gestione dei rapporti di volontariato;
Gestione degli adempimenti comunicativi per il tramite del RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche);
Gestione dei rapporti di lavoro subordinato (magazzinieri, addetti al campo, autisti, addetti alla lavanderia, ecc.);
Elaborazione del cedolino paga e predisposizione del Libro Unico del Lavoro;
Gestione degli adempimenti contributivi, assistenziali ed assicurativi (INPS/INAIL);
Predisposizione della Certificazione Unica (CU) e del Modello 770;
Formazione continua e aggiornamenti costanti sulle novità legislative sportive.
Se sei una ASD / SSD e desideri ricevere supporto per la corretta gestione dei vari adempimenti introdotti con la riforma del lavoro sportivo, contatta i professionisti di Paserio & Partner. Clicca qui per scoprire di più sullo Studio.