Promozione - 25 settembre 2025, 21:26

SUPERBA-PONTELUNGO Respinto il ricorso dei genovesi

Confermato il 3-1 per i savonesi

SUPERBA-PONTELUNGO Respinto il ricorso dei genovesi

gara del 14/ 9/2025 SUPERBA CALCIO 2017 - PONTELUNGO 1949

Il G.S. Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società SUPERBA CALCIO 2017, con p.e.c. in data 15/09/2025 h 18:47;

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.; Considerato che con p.e.c. in data martedÏ 16/09/2025 h 17:48 Ë stato poi depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

Osservato che con detto ricorso la Ricorrente lamenta, in sintesi, un errore tecnico arbitrale rappresentato dall'omessa espulsione di un calciatore della società PONTELUNGO 1949 reo di aver colpito intenzionalmente con una gomitata al volto un giocatore della società SUPERBA CALCIO 2017, fatto che seppur rilevato da un AA e segnalato a DDG, non veniva sanzionato in alcun modo.

In considerazione di ciÚ, l Ricorrente evidenzia la compromissione circa la regolarità della gara sulla base dell'asserzione che la Ricorrente avrebbe dovuto quindi giocare per oltre 25 minuti in condizione di superiorità numerica con evidente influenza sull'equilibrio competitivo della gara; Considerato che questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 25.09.2025, dando di ciò comunicazione alle società SUPERBA CALCIO 2017 e PONTELUNGO 1949, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S;

Osservato che soltanto la società PONTELUNGO 1949 ha trasmesso in data 22/09/2025 h 16:45 una memoria corredata dalle dichiarazioni di due giocatore della medesima compagine ove, in sintesi, si sostiene che nessuna gomitata sarebbe in realt‡ avvenuta ma che l'intendimento del AA sarebbe stato quello di segnalare uno scambio di scorrettezze fra due giocatori;

Atteso che la gara si Ë conclusa con il risultato di 3 -1 a favore della Società PONTELUNGO 1949; Visto l'art. 48 del CGS; Osservato che ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett b) CDS, esula dall'ambito di competenza di questo GS sindacare le decisioni di natura tecnica adottate sul campo dal DDG;

Ritenuto che nel caso di specie, per stessa ammissione della Ricorrente, il fatto oggetto di ricorso sia stata rilevato dall' AA e da quest'ultimo segnalato al DDG il quale, evidentemente, alla luce di quanto allo stesso riportato non riteneva di adottare nessun provvedimento formale, in tal modo esprimendo la sua esclusiva discrezionalit‡ tecnica; Osservato che, ai sensi dell'art. 61 comma 3 e 6 CDS, i video prodotti da entrambe le parti non sono utilizzabili da questo GS post che l'episodio in questione Ë stato visto dal AA e quindi valutato dal DDG; in ogni caso, gli stessi appaiono confermare quanto ritenuto al punto che precede;

PQM Dispone: Di rigettare il ricorso presentato dalla società SUPERBA CALCIO 2017 Di omologare il risultato conseguito sul campo; Di incamerare la tassa di reclamo. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato Il Giudice Sportivo Filippo Marcenaro

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