GARE DEL 2/11/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 2/11/2025 GENOVA BEACH SOCCER SSDAR - ROYAL A.S.D.
Sulla base del referto del Direttore di Gara così come integrato successivamente: -atteso che in data 2/11/2025 è pervenuto a mezzo pec il preannuncio di ricorso per errore tecnico, da parte della società Royal ASD; -atteso altresì che in data 4/11/2025 il DDG ha integrato il referto, ammettendo il proprio errore, ovvero l aver assegnato un calcio di rigore al minuto 20 del secondo tempo alla società Genova Beach Soccer per un retropassaggio da parte di un giocatore della Royal ASD al proprio portiere, il quale ha preso con le mani il pallone; -considerato che il regolamento prevede, in tale occasione, la concessione di un calcio di punizione e non di un calcio di rigore; -considerato che il calcio di rigore è stato trasformato e pertanto l incontro è terminato in parità; -atteso che l’errore del Direttore di Gara deve essere considerato, ai sensi e per gli Delegazione Provinciale di Genova – Stagione Sportiva 2025/2026 – Comunicato Ufficiale N°25 Pag. 21 effetti dell art. 10 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva, oggettivamente in grado di influenzare l’esito dell incontro.
P.Q.M. Dispone -di non omologare il risultato finale di 5-5 e di ordinare la ripetizione dell’incontro tra Genova Beach Soccer e Royal ASD valido per il campionato di terza categoria girone A sulla base delle modalità e nel giorno che verranno successivamente indicati dalla segreteria. Fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal Direttore di Gara. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo




