Reclamo presentato dalla società Portofino 84 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Delegazione Distrettuale di Chiavari e pubblicato con C.U. n. 36 del 29 gennaio 2026.
Reclamo presentato dalla società Castiglionese avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Delegazione Distrettuale di Chiavari e pubblicato con C.U. n. 36 del 29 gennaio 2026.
Gara: Castiglionese – Portofino 84 del 24/01/2026 valevole per il campionato Terza Categoria girone A;
in relazione alle seguenti sanzioni comminate dal Giudice Sportivo:
1. Ammenda di euro 100 alla società Portofino 84 ed alla società Castiglionese per intemperanze dei propri sostenitori;
2. Ammenda di euro 300 ad entrambe le società ai sensi del combinato disposto ex artt. 6 e 25 c.
3 CGS; 3. Perdita della gara per entrambe le ricorrenti ai sensi dell’art. 10 c. 1 e c. 3 CGS;
4. Squalifica per 4 gare effettive ai calciatori Nexhipi Rexhep e Qataj Roberto (tesserati per la società Portofino 84) ed ai calciatori Rolandelli Simone e Piscopo Raffaele (tesserati per la società Castiglionese) ai sensi dell’art. 39 CGS. Preliminarmente questa Corte Sportiva di Appello, poiché i ricorsi presentati si fondano sulle medesime doglianze, decide di riunire i motivi di gravame che verranno decisi con provvedimento unico.
P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. definitivamente pronunciando, in accoglimento dei reclami proposti, valutate diversamente le risultanze del procedimento di primo grado, riforma i provvedimenti impugnati e così statuisce:
• Annulla la sanzione inflitta dal G.S. relativa alla perdita della gara per entrambe le società ordinandone la ripetizione;
• Ridetermina la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Nexhipi Rexhep e Qataj Roberto (tesserati per la società Portofino 84) ed ai calciatori Rolandelli Simone e Piscopo Raffaele (tesserati per la società Castiglionese) in 3 giornate di squalifica;
• Conferma la sanzione dell’ammenda pari ad euro 100,00 a carico delle due società per intemperanze dei propri sostenitori;
• Ridetermina la sanzione dell’ammenda di euro 300, comminata ad entrambe le società ai sensi del combinato disposto ex artt. 6 e 25 c. 3 CGS, riducendola ad euro 100 per ognuna. Dispone la restituzione della tassa-



