Gara PRAESE 1945 U21 - CA DE RISSI SG U21
Il Giudice Sportivo, -considerato il preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec da parte della Società Ca De Rissi SG U21 in data 8/3/2026 alle ore 21:31 sia alla Segreteria del Comitato Regionale, sia alla società Praese 1945 U21;
-considerata la memoria difensiva inviata a mezzo pec da parte della società Praese 1945 U21 in data 9/3/2026 alle ore 18:24 solamente alla pec della Segreteria del Comitato Regionale e non come da regolamento anche alla controparte;
-considerato che in ogni caso, la suddetta memoria non è stata sottoscritta da un soggetto autorizzato per legge;
- considerato il ricorso della società Ca De Rissi SG U21 notificato a mezzo pec sia alla Segreteria del Comitato Regionale, sia alla società Praese 1945 U21 in data 11/03/2026 alle ore 16:55;
-atteso che, l’aver effettuato 6 sostituzioni anziché le 5 massimo previste rappresenta una violazione tale da comportare la perdita della gara a tavolino ai sensi dell’art. 10 Comma 1 del CGS;
-considerato il referto arbitrale, che evidenzia le sei sostituzioni effettuate dalla Società Praese 1945 U21;
-considerato che tale sesta sostituzione è avvenuta al minuto 44’ del secondo tempo regolamentare, sul risultato di 1-0 per la Praese 1945 U21 e che pertanto non può essere considerata ininfluente ai fini del risultato finale;
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo dispone le seguenti sanzioni: -di non omologare il risultato finale di 1-0 in favore della società Praese 1945 U21; -di assegnare la vittoria per 0-3 a tavolino, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del CGS alla società Ca De Rissi SG U21 e di comminare l’ammenda di € 50,00 alla società Praese 1945 U21; - di accogliere pertanto il ricorso presentato dalla società Ca De Rissi SG U21 disponendo la restituzione alla predetta società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva



