Seconda categoria - 26 marzo 2026, 18:43

COPPA LIGURIA SECONDA Andrea D'Oria vince a tavolino con l'Arcola e va in finale con la Nolese

Accolto il ricorso dei genovesi. Gli spezzini hanno fatto giocare uno squalificato.

COPPA LIGURIA SECONDA Andrea D'Oria vince a tavolino con l'Arcola e va in finale con la Nolese

gara del 24/ 3/2026 ARCOLA GARIBALDINA - ANDREA D ORIA

Il G.S. • Visto il referto arbitrale della gara in questione; • Visto il preannuncio di ricorso presentato dalla società ASD ANDREA D’ORIA con PEC in data 25.03.2026 h 14:55 ove, sostanzialmente, lamentava la partecipazione alla gara del giocatore Mazza Gabriele della società ARCOLA GARIBALDINA in posizione irregolare essendo stato squalificato da questo G.S. come da CU numero 64 del 19/03/2026 del Comitato Regionale Liguria; • Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3 – 0 in favore della società ARCOLA GARIBALDINA; • Atteso che, dal referto di gara emerge che il calciatore Mazza Gabriele della Società ARCOLA GARIBALDINA ha effettivamente preso parte alla gara, partendo fra i titolari della propria compagine; • Osservato che il giocatore Mazza Gabriele della Società ARCOLA GARIBALDINA era stato squalificato per una gara da questo GS come da CU numero 64 del 19/03/2026 del Comitato Regionale Liguria; • Considerato che suddetto calciatore ha quindi giocato in posizione di irregolarità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 66 C.G.S.; • Visto il C.U. n. 77 Stagione 2025-2026 LND che richiama il CU 47 A / 2025 ove si dispone l’abbreviazione dei termini per le gare di Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali e in particolare è previsto che il termine per il deposito del preannuncio dei ricorsi al G.S. sia fissato alle ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; • Considerato che pertanto il preannuncio risulta essere tardivo per il mancato rispetto di suddetto termine; • Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS; • Richiamati gli artt. 19 comma 4 e 65, comma 1 lett. d) del CGS; P.Q.M. Dispone: • Di dichiarare inammissibile il preannuncio presentato, incamerando la relativa tassa; • di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della società ANDREA D ORIA 68/36 • di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore Mazza Gabriele della Società ARCOLA GARIBALDINA, al netto della sanzione comminatagli con il CU numero 64 del 19/03/2026 del Comitato Regionale Liguria; • di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 9.04.2026 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ARCOLA GARIBALDINA, Signor Giuseppe Fresta ; • di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società ARCOLA GARIBALDINA, a titolo di responsabilità oggettiva; • Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione

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