GARE DEL 20/ 9/2026 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 20/ 9/2026 VALLESCRIVIA 2018 - BUSALLA CALCIO
Il G.S. - Visto il referto arbitrale della gara in questione; - Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società BUSALLA CALCIO, con p.e.c. in data 21.09.2026 h. 18.10; - Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.; - Considerato, altresì, che in data 21.09.2026 alle ore 19:05 è stato depositato a mezzo PEC il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., motivato dall'utilizzo, da parte della società VALLESCRIVIA 2018, del calciatore NELSON PIROLI in posizione di squalifica.
Il predetto calciatore non poteva infatti prendere parte alla gara a seguito della sanzione di “1 gara di squalifica” inflittagli dal Giudice Sportivo (C.U. n. 89 del 28.05.2026 del Comitato Regionale Liguria) comminata nella finale Play Off del campionato di Promozione "SAVONA FBC 1907 – VALLESCRIVIA 2018", la cui prima giornata utile per lo sconto della pena coincideva proprio con la gara oggetto del presente ricorso; - Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente emerso che, il calciatore in questione risultava squalificato per 1 giornata e che deve ritenersi non ancora scontata avendo lo stesso già preso parte alla prima partita del campionato di Eccellenza disputata in data 13.09.2026 (CaireseVallescrivia 2018); - Visto l'articolo 19, Comma 8, lett. b), CGS; - Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS; - Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di parità; - Visto l'art. 48 del CGS; PQM Dispone: - Di accogliere il ricorso di cui trattasi; - Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società BUSALLA CALCIO; - Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore NELSON PIROLI della società VALLESCRIVIA 2018, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare; - Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società VALLESCRIVIA 2018, Signor VINCENZO CUOZZO, fino al 22.10.2026; - Di infliggere alla società VALLESCRIVIA 2018 la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva; - la restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società BUSALLA CALCIO; - di trasmettere gli atti alla Procura Federale in merito all'utilizzo del calciatore NELSON PIROLI, da parte della società VALLESCRIVIA 2018 nella gara del 13.09.2026 Cairese-Vallescrivia 2018; - Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.



