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Eccellenza | 15 marzo 2018, 21:16

Valdivara: respinto anche il ricorso del Pietra

Ma la telenovela continua. Nonostante i 4 ricorsi già respinti, ci prova anche il Ventimiglia

GARE DEL 25/ 2/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO ECCELLENZA " GARA A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 - VALDIVARA 5 TERRE del 25/02/2018 - risultato 1-3

In relazione alla gara in epigrafe, la Società A.S.D. PIETRA LIGURE 1956, in data 03/03/18, ha presentato reclamo circa il supposto utilizzo in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE due calciatori extracomunitari e, precisamente, EJALONIBU Abiola Bankole ed OLONISAKIN Taiwo Hamid; in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell'articolo 40 delle NOIF, poiché - da autonome ricerche effettuate su internet da parte della reclamante-risulterebbe che i due calciatori in questione facciano parte della "rosa" dell'Accademia di ABUJA - Nigeria.

Inoltre, in relazione a quanto sopra, la ricorrente, evidenzia che - ricollegando in maniera parallela le risultanze della distinta della Società VALDIVARA 5 TERRE relativa alla gara in epigrafe, in suo possesso, con quelle della "rosa" dell'Accademia di ABUJA presente su internet - sulla prima il cognome del calciatore EJALONIBU termini con la lettera U, mentre nell'altro documento, lo stesso sia riportato con la finale Y e, cioè EJALONIBY. A tale proposito, la ricorrente chiede se il cognome in questione sia stato riportato sulla distinta con errore di forma, di trascrizione e/o si sia trattato di una furberia.

Nulla domanda la ricorrente, in relazione a quanto da ella posto all'attenzione di Questo Organo Giudicante, circa la regolarità della gara in epigrafe ed in particolare di applicare la sanzione della perdita della gara alla Società VALDIVARA 5 TERRE, secondo il disposto dell'art. 17 CGS, ma chiede soltanto di acquisire e verificare i tesseramenti dei calciatori in questione, presso i competenti uffici della F.I.G.C. ed, inoltre, di verificare se il cognome del calciatore EJALONIBU Abiola Bankole sia stato riportato sulla distinta con errore di forma, di trascrizione e/o si sia trattato di una furberia.

Nelle proprie controdeduzioni, la Società VALDIVARA 5 TERRE sollevava,in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità del gravame proposto, per assoluta genericità ed indeterminatezza dello stesso, in ossequio al disposto dell'art. 33, comma 5, del CGS.

Nel merito,comunque, le controdeduzioni presentate dalla Società VALDIVARA 5 TERRE, circa la sostanza del ricorso, da una parte, ribadivano la regolarità del tesseramento dei due calciatori extracomunitari e, dall'altra, rimandavano alle decisioni assunte da Questo Organo Giudicante, relative alle gare RIVAROLESE 1919 - VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017 e VALDIVARA 5 TERRE - RAPALLO RUENTES 1914 del 21/01/2018 e pubblicate, rispettivamente, sul C.U. nº 38 dell'11/01/2018 e sul C.U. nº 44 del 08/02/2018.

Va, qui, evidenziato come questo Organo Giudicante abbia, inoltre, deliberato su un altro analogo ricorso, quello sulla gara ASD SERRA RICCO' - VALDIVARA 5 TERRE del 18/02/2018, pubblicato sul C.U. n.º 48 del 01/03/2018 (e non richiamato dalla Società controparte nelle proprie controdeduzioni), che ricalcava pedissequamente -nella sostanza e nei soggetti coinvolti- quelli antecedentemente presentati e di cui al capoverso precedente.

P.Q.M.

" Si respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Società VALDIVARA 5 TERRE avverso il gravame proposto dalla Società A.S.D. PIETRA LIGURE 1956, per assoluta genericità della domanda;

" Quanto alla richiesta dalla Società A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 di verificare se il cognome del calciatore EJALONIBU Abiola Bankole sia stato riportato sulla distinta della gara in epigrafe, con errore di forma, di trascrizione e/o si sia trattato di una furberia, dalla consultazione dell'archivio del sistema AS 400, è risultato che il cognome del calciatore in questione è stato riportato correttamente sulla distinta di gara;

" In analogia con le decisioni assunte da Questo Organo Giudicante, relativamente ai reclami presentati, rispettivamente, in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, riguardante la gara RIVAROLESE 1919 - VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017, in data 26/01/2018dalla Società RAPALLO RUENTES 1914, relativo alla gara VALDIVARA 5 TERRE - RAPALLO RUENTES 1914 del 21/01/2018e, in data 21/02/2018,dalla Società ASD SERRA RICCO' relativo alla gara ASD SERRA RICCO' - VALDIVARA 5 TERRE del 18/02/2018 e per i medesimi motivi esplicitati nelle decisioni pubblicate sul C.U. nº 38 dell'11/01/2018, sul C.U. nº 44 del 08/02/2018 e sul C.U. n.º 48 del 01/03/2018,non essendo mutato, ad oggi, il quadro probatorio, si respinge il reclamo della Società A.S.D. PIETRA LIGURE 1956, incamerando la relativa tassa;

" Si omologa il risultato conseguito sul campo;

" Poiché il reclamo della Società A.S.D. PIETRA LIGURE 1956, segnala aspetti già presenti in quelli presentati, rispettivamente, in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, riguardante la gara RIVAROLESE 1919 - VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017, in data 26/01/2018dalla Società RAPALLO RUENTES 1914, relativo alla gara VALDIVARA 5 TERRE - RAPALLO RUENTES 1914 del 21/01/2018 e, in data 21/02/2018, dalla Società ASD SERRA RICCO' relativo alla gara ASD SERRA RICCO' - VALDIVARA 5 TERRE del 18/02/2018 e per i medesimi motivi esplicitati nelle decisioni pubblicate sul C.U. nº 38 dell'11/01/2018, sul C.U. nº 44 del 08/02/2018 e sul C.U. n.º 48 del 01/03/2018,si trasmettono, comunque, gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nel tesseramento de i calciatori in questione, profili, come già ripetutamente evidenziato, ad oggi, non emersi.






GARE DEL 11/ 3/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 3/2018 VENTIMIGLIACALCIO - VALDIVARA 5 TERRE

Il G.S.

premesso che:

" In data 05/03/2018, è pervenuto preavviso di reclamo da parte della società Ventimigliacalcio;

" Visto l'art. 46, 1º comma del C.G.S.

P.Q.M.

in attesa del deposito del reclamo e delle controdeduzioni della controparte, si soprassiede ad ogni decisione riguardo alla gara in questione.

Di seguito i provvedimenti per quanto in atto.

PDP

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