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Seconda categoria | 18 ottobre 2018, 20:14

Seconda Categoria, respinto il reclamo del Masone

Con reclamo proposto in data 8 ottobre 2018, la società MASONE ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice di primo grado infliggeva la sanzione della perdita della gara disputata con la società LIBRACCIO J.T. RENSEN,

Prot. N. 06 CS – Reclamo presentato da U.S.D. MASONE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 11 del 4 ottobre 2018. Gara LIBRACCIO J.T. RENSEN – MASONE del 23 settembre 2018.


Con reclamo proposto in data 8 ottobre 2018, la società MASONE ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice di primo grado infliggeva la sanzione della perdita della gara disputata con la società LIBRACCIO J.T. RENSEN, in quanto il calciatore del MASONE Lorenzo MACCIO’ è risultato dove scontare una giornata di squalifica comminata al termine della stagione sportiva 2017/2018 (C.U. n. 73 del 24 maggio 2018) allorquando lo stesso era tesserato per la società CAMPESE nel campionato di Promozione – Girone A.


Più in particolare, la reclamante ha dedotto che il sullodato avrebbe scontato la squalifica per non aver preso parte alla successiva gara di Terza Categoria disputata tra la CAMPESE B – e lo SPORTING KEZMAJA in data 26 maggio 2018.


Il MASONE, in altre parole, ha rappresentato che il proprio tesserato avrebbe dovuto essere considerato calciatore, oltre che della CAMPESE, anche della CAMPESE B, con la conseguente evasione, ancora nell’ambito della scorsa stagione sportiva, della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.


Il reclamo deve reputarsi, nel suo complesso, infondato.


Ai sensi dell’art. 22 co. 3 C.G.S, infatti, “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”


Nel caso di specie, non v’è dubbio che la squadra di cui il tesserato faceva parte al momento dell’infrazione, fosse la prima squadra della società CAMPESE, all’epoca militante nel Campionato di Promozione.


La squalifica, pertanto, non può considerarsi scontata con riferimento alla gara disputata dalla CAMPESE B, poiché il calciatore non poteva considerarsi militante in quest’ultima squadra.


A mente dell’art. 22 co. 6 C.G.S., inoltre, “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società […] la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”.


Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha ritenuto il tesserato ancora colpito da provvedimento di squalifica il giorno della gara in epigrafe ed è, conseguentemente, immune da vizi di sorta il provvedimento impugnato.


Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale delibera di respingere il reclamo proposto dalla società MASONE e di incamerare la relativa tassa.

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